sabato 25 maggio 2013

elevazione a 32 anni dell'età minima per accedere al sacerdozio

La seguente citazione è dal capitolo 26 dell'enciclica Quanta cura in cordibus nostris di Benedetto XVIII:
26. Sulla elevazione a trentadue anni dell'età minima per essere ordinati sacerdoti - Nel corso del secolo che ha concluso il secondo millennio siamo stati attivi e partecipi a mutazioni talvolta repentine che hanno modificato usi e costumi, oltre alla stessa durata e qualità della vita umana, della sua evoluzione fisica e psicologica. Da tempo gli specialisti lamentano che l'adolescenza tende a protrarsi sin dopo i vent'anni, in modo particolare nei soggetti occidentali di sesso maschile. Talune correnti culturali tendono poi a lasciare gli uomini in uno stato di minorità, di infanzia o di adolescenza prolungata¹. È impossibile non tenere conto in modo serio di queste realtà sociali e riconoscere che nell'odierna società ecclesiale, l'età minima prevista dal canone per essere ordinati sacerdoti², deve essere ragionevolmente aumentata di sette anni, non ultimo alla luce di numerose esperienze recenti, legate a numeri tutt'altro che esigui di giovani sacerdoti risultati alla prova dei fatti privi di maturità umana, morale e spirituale.

Disponiamo pertanto che non si proceda più alla sacra ordinazione sacerdotale prima dei trentadue anni compiuti.

Il candidato al sacerdozio non potrà essere ordinato diacono prima del compimento del trentunesimo anno di età e per un anno, prima di accedere al sacerdozio, che non sarà né automatico né un diritto acquisito con la sacra ordinazione diaconale, dovrà svolgere il sacro ministero dimostrando di avere acquisito la necessaria maturità per ricevere il secondo grado del Sacro Ordine; in caso contrario, non sia promosso al Sacro Ordine sacerdotale.

Il vescovo diocesano ha facoltà di concedere un anno di dispensa dall'età minima prevista per l'ordinazione diaconale e un anno di dispensa per l'ordinazione presbiterale, riducendo a sei mesi l'interstizio tra diaconato e presbiterato. Per ordinare però un presbitero al di sotto dei 30 anni compiuti è necessaria la dispensa riservata alla Sede Apostolica, tramite una richiesta dettagliata e non formale da parte dell'ordinario diocesano, che dovrà attestare e garantire sia l'idoneità sia la particolare maturità del candidato per il quale domanda ragionevole dispensa.

Il ciclo di formazione al sacerdozio, per tutti i candidati al di sotto dei 35 anni di età, deve avere una durata fissa pari a nove anni. È concessa facoltà al vescovo di ridurre i tempi a sette anni, al di sotto dei quali ogni dispensa è riservata alla Sede Apostolica. Per coloro che hanno compiuto 35 anni di età, il ciclo formativo dovrà svolgersi nell'arco di sette anni, con facoltà conferita al Vescovo diocesano di ridurre i tempi a sei anni, al di sotto dei quali la dispensa è riservata unicamente alla Sede Apostolica. Per coloro che hanno compiuto quarant'anni di età, il ciclo formativo dovrà svolgersi nell'arco di cinque anni, con facoltà conferita al vescovo diocesano di ridurre i tempi a quattro anni, al di sotto dei quali la dispensa è riservata unicamente alla Sede Apostolica.
[...]

In qualsiasi momento si può e si deve fare pastorale vocazionale³, ma il vero e proprio discernimento vocazionale non potrà avvenire prima del compimento del 21° anno di età. Solo al compimento del 21° anno di età può essere concesso di vivere per un periodo stabile massimo di sei mesi continuativi nella struttura formativa dell'istituto, per sperimentarne dall'interno la regola e gli stili di vita. Non si può essere ammessi al postulandato prima del compimento del 22° anno di età e non si può essere ammessi ai noviziati prima del compimento del 23° anno di età. Gli ordini e le congregazioni religiose nelle quali il noviziato ha una durata di un anno, dovranno elevarne la durata a due, inserendo prima del noviziato un anno pieno di postulandato.
[...]

I candidati ammessi alla formazione al sacerdozio ministeriale dopo la promulgazione di questo documento dovranno sottostare ai cicli formativi stabiliti, perché quanto da Noi disposto entra in vigore con effetti retroattivi immediati.


Citazioni da: Benedetto XVIII, Quanta cura in cordibus nostris. Enciclica in forma di Motu Proprio, Bonanno editore, 2013.

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