domenica 13 settembre 2026

Bergoglio non è mai stato Papa: Benedetto XVI non ha mai rinunciato al munus

Humour conciliare
La Universi Dominici Gregis circa la vacanza della sede apostolica e l'elezione del romano pontefice, al nr. 77 stabilisce che:

77. Stabilisco che le disposizioni concernenti tutto ciò che precede l'elezione del Romano Pontefice e lo svolgimento della medesima, debbano essere osservate integralmente, anche se la vacanza della Sede Apostolica dovesse avvenire per rinuncia del Sommo Pontefice, a norma del can. 332, § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 44, § 2 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

Il Codice di Diritto Canonico, al canone 332 §2 stabilisce che la rinuncia vada fatta al munus:

Can. 332 - § 2. Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur.

Can. 332 - §2. Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti.

La Declaratio di Benedetto XVI, nel secondo paragrafo, afferma di rinunciare al ministerium, non al munus:

...declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, [...] renuntiare ita ut...

...dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro...

Torniamo alla Universi Dominici Gregis, al numero 76:

76. Se l'elezione fosse avvenuta altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, l'elezione è per ciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta.

L'elezione di Bergoglio, dunque, è stata nulla e invalida.

Non è stato Papa. Cioè è stato antipapa - il quarantunesimo della storia della Chiesa.

Già che ci siamo, ricordiamo della Universi Dominici Gregis anche il numero 33:

33. Il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, ad eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già compiuto l'80° anno di età. Il numero massimo di Cardinali elettori non deve superare i centoventi. È assolutamente escluso il diritto di elezione attiva da parte di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o l'intervento di potestà laica di qualsivoglia grado o ordine.

L'elezione di Bergoglio, dunque, è stata nulla e invalida, per almeno due diverse ragioni: l'invalidità della rinuncia di Benedetto XVI, e il numero di cardinali elettori (133).

Nulla perdonando allo sfascio vaticansecondista che lo ha preceduto, le sue parole e i suoi atti (come Amoris Laetitia, come la dichiarazione di Abu Dhabi, come la Pachamama...) non sono addebitabili al successore di Pietro. 

Non essendo veri cardinali quelli di nomina bergogliana (in quanto creati da un antipapa), non è valida nemmeno l'elezione di Prevost (neppure nell'ipotesi "conclavetto").

Chi descrive i danni fatti dal vaticansecondismo ma crede che Bergoglio e Prevost siano veri papi, dal 2013 ad oggi al netto dell'ignoranza sta ancora combattendo contro i mulini a vento. L'argomento "elezione nulla e invalida" è molto più evidente e risolutivo di qualsiasi altro argomento anti-Bergoglio (ma tanti "tradizionalisti" sembrano avere il terrore di perdere un comodo bersaglio per le proprie freccette).

Dall'articolo di don Stefano Violi pubblicato sulla Rivista Teologica di Lugano (XVIII, 2/2013), grassetti nostri:

La formula con cui Benedetto XVI ha dichiarato la sua decisione, discostandosi dal dettato codiciale, introduce però un precedente giuridico innovativo nella storia della Chiesa, ultimo atto solenne di magistero. [...]

Venendo ora alla formula utilizzata per esprimere la rinuncia, due sono i dati che emergono dalla declaratio: in primo luogo il mancato richiamo al can. 332 § 2; in secondo luogo la scelta di un lessico differente tanto dalla norma Quoniam alicui di Bonifacio VIII che parla di rinuncia al papato (renuntiare papatui), quanto dal dettato codiciale che disciplina invece la renuntiatio muneri. La declaratio infatti afferma la renuntiatio ministerio. [...]

Conclusioni.
L’11 febbraio del 2013, in piena sintonia con la tradizione della Chiesa, Benedetto XVI dichiarava la sua rinuncia al ministero petrino. Rispetto al dettato del canone però dichiarava di rinunciare non già all’ufficio ma alla sua amministrazione. La rinuncia limitata all’esercizio attivo del munus costituisce la novità assoluta della rinuncia di Benedetto XVI. A fondamento giuridico della sua scelta non c’è allora il can. 233 § 2 che disciplina una fattispecie differente di rinuncia rispetto a quella pronunciata da Benedetto XVI. Il fondamento teologico giuridico è la plenitudo potestatis sancita dal can. 331. Proprio nel fascio delle potestà inerenti l’ufficio è compresa anche la potestà privativa ovvero la facoltà libera e insindacabile di rinunciare a tutte le potestà stesse senza rinunciare al munus[...]

Da un articolo di A. Cionci su Libero del 21 gennaio 2024 (nota: oltre mille suoi articoli sul sito web di Libero sono stati cancellati dai nuovi direttori della testata, senza fornire spiegazioni o backup):

...è stato lo stesso conclave abusivo del 2013 a porre Ratzinger in sede impedita e a realizzare, per causa di forza maggiore, quella altrimenti impossibile rinuncia al solo ministerium.

Per fare un esempio, fa parte dell’essere padre educare e allevare i figli, ma se il padre è in galera, resta sempre padre nell’essere, ma non può “fare” il padre. [...] ...l’intellghenzia presuntamente catto-conservatrice resta a guardare, o addirittura rema contro proteggendo l’antipapa continuando a mettere in luce le sue eresie rifuggendo dall’unica questione seria, l’illegittimità...

In un'intervista pubblicata il 13 ottobre 2018, Bux affermava (grassetti nostri) che:

...sarebbe più agevole esaminare e studiare più accuratamente la questione relativa alla validità giuridica della rinuncia di papa Benedetto XVI, se cioè essa sia piena o parziale (“a metà”, come qualcuno ha detto) o dubbia, giacché l’idea di una sorta di papato collegiale mi sembra decisamente contro il dettato evangelico. Gesù non disse, infatti, “tibi dabo claves …” rivolgendosi a Pietro e ad Andrea, ma lo disse solo a Pietro! Ecco perché dico che, forse, uno studio approfondito sulla rinuncia potrebbe essere più utile e proficuo, nonché aiutare a superare problemi che oggi ci sembrano insormontabili.

L'11 dicembre 2013 la De Mari affermava che l'elezione di Bergoglio era invalida (partendo però dal presupposto che Benedetto XVI fosse stato costretto ad abdicare):

Il primo elemento per un’elezione papale è che la sede sia vacante.

Se la sede non è vacante l’elezione è invalida. L’elezione di Bergoglio è avvenuta mentre la sede non era vacante.

Altre letturine in tema:

Infine, ricordiamo che da gennaio 2026 pende contro Andrea Cionci una denuncia presso la Santa Sede per aver indotto - con numerosissimi articoli, conferenze, video - i fedeli a riconoscere che Bergoglio è un antipapa.
Ad oggi, curiosamente, tale denuncia per scisma (piuttosto ben scritta) non ha avuto seguito. Eppure contro mons.Viganò (che crede almeno alla legittimità di Prevost) e contro don Pompei (che a dispetto delle solide conoscenze di diritto canonico crede alla legittimità di Bergoglio e di Prevost) sono stati piuttosto celeri...