Costituzione "Non ambigimus" di Benedetto XIV (30 maggio 1741):
L'osservanza della Quaresima è il vincolo della nostra milizia; con quella ci distinguiamo dai nemici della Croce di Gesù Cristo; con quella allontaniamo i flagelli dell'ira divina; con quella, protetti dal soccorso celeste durante il giorno, ci fortifichiamo contro i prìncipi delle tenebre. Se ci abbandoniamo a tale rilassamento, è tutto a detrimento della gloria di Dio, a disonore della religione cattolica, a pericolo per le anime cristiane; né si deve dubitare che tale negligenza non possa divenire sorgente di sventure per i popoli, di rovine nei pubblici affari e di disgrazie nelle cose private (…).
La disciplina del digiuno e dell’astinenza
La disciplina del digiuno e dell'astinenza, secondo i Canoni 1250-1254 del Diritto Canonico piano-benedettino del 1917, modificati dal Decreto dalla S. Congregazione dei Riti del 16 settembre 1955 e dalla S. Congregazione Concilio del 25 luglio 1957, è la seguente:
- LA LEGGE DEL DIGIUNO obbliga tutti i fedeli che hanno compiuto i 21 anni e non hanno ancora iniziato il 60° anno.
- LA LEGGE DELL'ASTINENZA dalla carne obbliga tutti i fedeli a partire dai 7 anni compiuti.
IL DIGIUNO consiste nel fare un solo pasto al giorno e due piccole refezioni nel corso della giornata (i moralisti quantificano in 60 grammi al mattino e 250 grammi alla sera).
L'ASTINENZA vieta l'uso della carne, di estratto o brodo di carne, ma non quello delle uova, dei latticini e di qualsiasi condimento di grasso animale.
GIORNI DI ASTINENZA DALLA CARNI:
- tutti i Venerdì dell'anno (tranne se vi cade una festa di precetto).
GIORNI DI ASTINENZA E DI DIGIUNO:
- Mercoledì delle Ceneri;
- ogni Venerdì e Sabato di Quaresima;
- il Mercoledì, il Venerdì e il Sabato delle Quattro Tempora;
- le Vigilie di Natale (24 Dicembre), di Pentecoste, dell'Immacolata (7 dicembre),
d'Ognissanti (31 Ottobre).
GIORNI DI SOLO DIGIUNO SENZA ASTINENZA:
- tutti gli altri giorni feriali di Quaresima (le Domeniche non c'è digiuno).
POSSONO NON PRATICARE L'ASTINENZA:
- i poveri che ricevono carne in elemosina e non hanno altro da mangiare;
- gli infermi, i convalescenti, i deboli di stomaco, le donne che allattano, le donne incinte se deboli;
- gli operai che fanno lavori più pesanti quotidianamente;
- mogli, figli, servi, tutti coloro che esercitano in servizio essendovi costretti, e che non possono avere altro cibo sufficientemente nutriente.
POSSONO NON PRATICARE IL DIGIUNO:
- coloro che digiunerebbero con grave incomodo: ammalati, convalescenti, deboli di nervi, donne che allattano o incinte;
- poveri che hanno già poco cibo a disposizione;
- coloro che esercitano un lavoro che è moralmente e ordinariamente incompatibile con il digiuno (es: lavori pesanti);
- coloro che fanno un lavoro intellettuale molto faticoso (es. studenti sotto esami);
- chi deve fare un lungo e faticoso viaggio;
- per un maggiore bene o per un'opera di pietà più grande se questa è moralmente incompatibile con il digiuno (es: assistenza ai malati).
La neo-pastorale di Francesco (di don Jean-Michel Gleize, Parte II)
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Riprendiamo da UnaVox la traduzione di questo approfondito articolo apparso
in francese su La Porte Latine. 1. Le dichiarazioni – scandalose – di Papa
Fran...
55 minuti fa
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